Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Considerazione quali criteri di ammissibilità delle offerte anziché quali criteri di valutazione delle offerte medesime - Contrasto con la disciplina statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale , nel testo vigente prima dello ius superveniens - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione Marche 31 ottobre 2011, n. 20, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza, perché le disposizioni regionali impugnate dettano una disciplina diversa da quella del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto individuano negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime.
- V. la citata sentenza n. 43 del 2011.