Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale - Elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Considerazione quali criteri di ammissibilità delle offerte anziché quali criteri di valutazione delle offerte medesime - Contrasto con la disciplina statale in tema di qualificazione e selezione dei concorrenti, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Ius superveniens sostanzialmente coincidente con la formulazione della disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011, in quanto lo ius superveniens è sostanzialmente coincidente con la disposizione impugnata. Sia il testo originario, sia quello vigente, individuano infatti negli «elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere» un criterio di ammissibilità delle offerte, prevedendo - il primo come obbligo, il secondo come facoltà per la stazione appaltante - l'inserimento di tale soglia negli atti posti a base della procedura di aggiudicazione. Ne discende, anche in questo caso, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di tutela della concorrenza.