Impiego pubblico - Norme della Regione Piemonte - Strutture di vertice dell'organizzazione regionale - Incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione - Collaborazione fiduciara di ausilio al Presidente del Consiglio regionale - Mancata previsione di criteri di selezione, alternativi a quelli statali, che garantiscano professionalità e competenza, nonché difetto di precisi limiti temporali - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
E' illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale», poiché, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all'amministrazione, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, dispone che la individuazione della relativa professionalità, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno, e inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.), con assorbimento delle ulteriori censure.
- Sulla necessaria adozione di criteri atti a garantire la competenza e professionalità dei collaboratori esterni, vedi, citate, sentenze n. 252 del 2009, e n. 7 del 2011.