Energia - Norme della Regione Molise - Depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Irrilevanza della previsione di intesa effettuata dal legislatore regionale cui non spetta la competenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento della ulteriore censura.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Al riguardo, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell'intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l'invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalità di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale. È assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 120 Cost.
- Sulla invasione della competenza regionale da parte del legislatore statale, vedi sentenza n. 310 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto.
- Sul governo del territorio, vedi sentenze n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33 del 2011, punto 6.8. del Considerato in diritto.
- Sulla salute pubblica, vedi sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247 del 2006.