Ordinanza 56/2012 (ECLI:IT:COST:2012:56)
Massima numero 36143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  05/03/2012;  Decisione del  05/03/2012
Deposito del 09/03/2012; Pubblicazione in G. U. 14/03/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio, violazione del principio del giudice naturale, eccesso di delega, violazione dei principi del giusto processo - Ius superveniens modificativo di alcune disposizioni del codice del processo amministrativo nel senso auspicato dal rimettente - Necessità che il giudice a quo rivaluti la persistente rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti.

Testo

Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, relativa alla devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del t.a.r. lazio con sede a Roma delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, che modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo, tra cui la disposizione censurata, con la conseguenza che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

- Sul principio della "perpetuatio iurisdictionis" in seguito a modifiche legislative sulla competenza, (sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio), v. ex plurimis, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2010, n. 16667; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 16 aprile 2009, n. 8999.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 135  co. 1

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 16  co. 1

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 15  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte