Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di vilipendio commesso contro il Presidente della Repubblica - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale ordinario di Roma, quinta sezione penale - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Deve essere dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal tribunale ordinario di Roma, quinta sezione penale, in riferimento alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica il 19 febbraio 2009, con la quale è stato affermato che le dichiarazioni rese dal senatore Francesco Storace nei confronti del Presidente della Repubblica - e per le quali pende procedimento penale - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, è stata accertata la sussistenza del requisito soggettivo (il ricorrente appare legittimato in quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e lo è anche, ovviamente, il Senato della Repubblica), e di quello oggettivo (il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita per l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento), per l'instaurazione del ricorso.