Ordinanza 60/2012 (ECLI:IT:COST:2012:60)
Massima numero 36148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 19/03/2012; Pubblicazione in G. U. 21/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36147  36149


Titolo
Circolazione stradale - Dispositivi tecnici di rilevamento a distanza c. d. autovelox - Installazione in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla legge - Necessità di presidiare con agenti di polizia l'utilizzo dell'apparecchio - Asserito pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione e all'imparzialità dell'attività amministrativa sanzionatoria - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, per difetto di motivazione. Il giudice rimettente, infatti, non argomenta in alcun modo sulle ragioni per le quali la presenza della polizia locale a presidio delle apparecchiature di autovelox in strade prive delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dalla legge, potrebbe arrecare un pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/06/2002  n. 121  art. 4  co. 1

 01/08/2002  n. 121  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte