Sentenza 61/2012 (ECLI:IT:COST:2012:61)
Massima numero 36152
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/03/2012; Decisione del
07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Titolo
ESPROPRIAZIONI - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ ALL'OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA DI TERRENI DI PROPRIETÀ DI PREVER ADA FU GIOVANNI, IN COMUNE DI SANTA SEVERINA-CATANZARO - DECRETI DI ESPROPRIO EMANATI IN VIRTÙ DELLA DELEGA CONTENUTA NELLE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA - INCLUSIONE DI TERRENO, RIPORTATO IN CATASTO ALLE PARTICELLE 33 E 91 DEL FOGLIO 23, NON APPARTENENTE AL SOGGETTO ESPROPRIATO, MA DI PROPRIETÀ DEL DANTE CAUSA DELLE ATTRICI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE - NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLKICA UTILITA' - INAPPLICABILITA'.
ESPROPRIAZIONI - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ ALL'OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA DI TERRENI DI PROPRIETÀ DI PREVER ADA FU GIOVANNI, IN COMUNE DI SANTA SEVERINA-CATANZARO - DECRETI DI ESPROPRIO EMANATI IN VIRTÙ DELLA DELEGA CONTENUTA NELLE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA - INCLUSIONE DI TERRENO, RIPORTATO IN CATASTO ALLE PARTICELLE 33 E 91 DEL FOGLIO 23, NON APPARTENENTE AL SOGGETTO ESPROPRIATO, MA DI PROPRIETÀ DEL DANTE CAUSA DELLE ATTRICI NEL GIUDIZIO PRINCIPALE - NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLKICA UTILITA' - INAPPLICABILITA'.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», censurato sotto il profilo dell'eccesso dalla delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria, nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione dallo stesso disposta il terreno sito in agro di Santa Severina, riportato in catasto alle particelle 33 e 91 del foglio 23, a nome Prever Ada, in realtà non appartenente a tale soggetto, ma di proprietà del dante causa delle attrici nel giudizio principale, correttamente il giudice a quo ritiene applicabile, in via di specialità, la legge delega in materia di bonifica, n. 230 del 1950, i cui criteri direttivi il citato decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto l'esproprio avrebbe violato, e viceversa non applicabile l'art. 14 della legge n. 865 del 1971 (in virtù del quale, pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potrebbero essere fatti valere esclusivamente sull'indennità).
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», censurato sotto il profilo dell'eccesso dalla delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria, nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione dallo stesso disposta il terreno sito in agro di Santa Severina, riportato in catasto alle particelle 33 e 91 del foglio 23, a nome Prever Ada, in realtà non appartenente a tale soggetto, ma di proprietà del dante causa delle attrici nel giudizio principale, correttamente il giudice a quo ritiene applicabile, in via di specialità, la legge delega in materia di bonifica, n. 230 del 1950, i cui criteri direttivi il citato decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto l'esproprio avrebbe violato, e viceversa non applicabile l'art. 14 della legge n. 865 del 1971 (in virtù del quale, pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potrebbero essere fatti valere esclusivamente sull'indennità).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
04/11/1951
n. 1230
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 12/05/1950
n. 230
art. 2
legge 12/05/1950
n. 230
art. 5