Sentenza 61/2012 (ECLI:IT:COST:2012:61)
Massima numero 36154
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36150  36151  36152  36153  36254


Titolo
ESPROPRIAZIONI - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ ALL'OPERA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA SILA DI TERRENI DI PROPRIETÀ DI PREVER ADA FU GIOVANNI, IN COMUNE DI SANTA SEVERINA-CATANZARO - DECRETI DI ESPROPRIO EMANATI IN VIRTÙ DELLA DELEGA CONTENUTA NELLE LEGGI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FONDIARIA - SOPRAVVENUTA ABROGAZIONE DELLA LEGGE DELEGA - IRRILEVANZA AL FINE DELL'APPLICABILITÀ RATIONE TEMPORIS - SUSSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», censurato sotto il profilo dell'eccesso dalla delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria, la sopravvenuta abrogazione della legge delega n. 230 del 1950 (da parte dell'art. 58 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 a far data dall'entrata in vigore del medesimo e con la decorrenza indicata nell'art. 59), non incide sull'applicabilità ratione temporis della medesima e, quindi, sulla rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  04/11/1951  n. 1230  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  12/05/1950  n. 230  art. 2  

legge  12/05/1950  n. 230  art. 5