Sentenza 62/2012 (ECLI:IT:COST:2012:62)
Massima numero 36155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36156  36157  36158  36159


Titolo
Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Autorità idrica pugliese - Previsione che il Direttore generale predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo - Funzione di ritenuta spettanza dell'ente statale "Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua" - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - Mancata applicazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiara cessata la materia del contendere in quanto dopo la proposizione del ricorso, una norma della regione Puglia ha soppresso la disposizione impugnata, la quale è rimasta in vigore soltanto dal 3 giugno 2011 al 21 ottobre dello stesso anno. Durante tale periodo di vigenza non risulta predisposta, da parte del Direttore generale dell'Autorità idrica pugliese, alcuna convenzione tipo diretta a disciplinare i rapporti tra Autorità d'àmbito e gestori del servizio idrico integrato. Ne deriva che l'abrogazione disposta dal citato ius superveniens è intervenuta quando la norma abrogata non aveva ancora avuto applicazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/05/2011  n. 9  art. 5  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte