Sentenza 62/2012 (ECLI:IT:COST:2012:62)
Massima numero 36156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36155  36157  36158  36159


Titolo
Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Affidamento del servizio, direttamente e a tempo indeterminato, all'ente regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Insussistenza dell'onere di interpretazione conforme nel giudizio di legittimità promosso in via principale - Reiezione dell'eccezione.

Testo

Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della censura, per non avere il ricorrente esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata. Infatti, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale il ricorrente - a differenza del giudice rimettente nell'incidente di costituzionalità - non ha l'onere di esperire, a pena di inammissibilità della questione, un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata. Infatti, la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale è ammissibile anche quando la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall'indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente. Questa conclusione si giustifica in ragione della radicale differenza delle questioni promosse in via principale rispetto a quelle sollevate in via incidentale: nelle prime è lo stesso ricorrente (Stato o Regione), parte nel giudizio di costituzionalità, ad avanzare una propria interpretazione della norma denunciata, con riferimento all'astratta possibilità di applicazione della norma stessa; nelle seconde, cioè in quelle sollevate in via incidentale, è il giudice rimettente a dover fornire la dimostrazione della rilevanza del dubbio di costituzionalità, cioè del fatto che, in concreto, il giudizio a quo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

- V. citate sentenze n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 482 del 1991.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  20/06/2011  n. 11  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte