Sentenza 62/2012 (ECLI:IT:COST:2012:62)
Massima numero 36157
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36155  36156  36158  36159


Titolo
Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Affidamento del servizio, direttamente e a tempo indeterminato, all'ente regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Contrasto con la normativa statale per la quale le Regioni debbono limitarsi ad individuare con legge gli enti e gli organi ai quali devolvere le funzioni già esercitate dalle AATO, e ai quali spetta di determinare in via amministrativa le forme della gestione e le modalità di affidamento del SII - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell' ulteriore profilo.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, secondo cui Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale. Infatti, la legge regionale individua direttamente il soggetto affidatario della gestione del sistema idrico integrato, mentre tale disciplina attiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

- V. citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  20/06/2011  n. 11  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte