Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Subentro nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese - Incidenza della legge regionale su una s.p.a. a suo tempo costituita con legge dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, che istituisce l'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, in quanto detta normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale, società nel cui oggetto sociale rientra la gestione del ciclo integrato dell'acqua. In considerazione di tale contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i rapporti dell'indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile alle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte riservate alla competenza legislativa esclusiva statale.