Sentenza 62/2012 (ECLI:IT:COST:2012:62)
Massima numero 36158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36155  36156  36157  36159


Titolo
Servizio idrico integrato - Norme della Regione Puglia - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Subentro nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese - Incidenza della legge regionale su una s.p.a. a suo tempo costituita con legge dello Stato - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, che istituisce l'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, in quanto detta normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale, società nel cui oggetto sociale rientra la gestione del ciclo integrato dell'acqua. In considerazione di tale contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i rapporti dell'indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile alle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte riservate alla competenza legislativa esclusiva statale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  20/06/2011  n. 11  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte