Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Costituzione dell'Agenzia pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP" - Trasferimento del personale della s.p.a. Acquedotto pugliese alla Agenzia di nuova costituzione - Generalizzato ed automatico inquadramento di tutti i dipendenti senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva - Contrasto con la regola di accesso agli impieghi pubblici tramite concorso pubblico - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, secondo cui il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'azienda pubblica Acquedotto Pugliese transita nell'organico di quest'ultima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti. Infatti, la normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice e si risolve quindi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell'art. 97 Cost.