Sentenza 63/2012 (ECLI:IT:COST:2012:63)
Massima numero 36162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36160  36161


Titolo
Statuto regionale - Norme del nuovo Statuto della Regione Molise - Rapporti della Regione con l'Unione europea - Attribuzioni della Giunta regionale - Partecipazione alla fase ascendente dell'attività normativa europea e alla fase discendente, con attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea - Ricorso del Governo - Asserita violazione dell'assetto delle competenze regionali stabilite nella Costituzione - Non fondatezza della questione.

Testo

Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise, relativa all'attribuzione alla Giunta della realizzazione della partecipazione alla fase ascendente dell'attività normativa europea e alla fase discendente, con attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea. La disposizione è, infatti, conforme con il dettato costituzionale e la disciplina legislativa statale, nonché con il riparto di competenze in materia sia della Giunta che del Consiglio.

- Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di partecipazione regionale ai processi normativo comunitario, vedi sentenza n. 151/2011 e n. 239/2004.



Atti oggetto del giudizio

statuto Regione Molise    n.   art. 67  co. 1

delibera legislativa statutaria regione Molise  19/07/2010  n. 184  art.   co. 

delibera legislativa statutaria regione Molise  22/02/2011  n. 35  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 5

Costituzione  art. 121  co. 2

Costituzione  art. 121  co. 3

Altri parametri e norme interposte