Sentenza 64/2012 (ECLI:IT:COST:2012:64)
Massima numero 36163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
07/03/2012; Decisione del
07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Titolo
Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Impugnazione generica di "ulteriori disposizioni del medesimo decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione" - Mancata osservanza dell'obbligo di individuazione puntuale delle disposizioni sospettate di incostituzionalità - Inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Impugnazione generica di "ulteriori disposizioni del medesimo decreto che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione" - Mancata osservanza dell'obbligo di individuazione puntuale delle disposizioni sospettate di incostituzionalità - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle «ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», poiché la ricorrente, avendo fatto uso di tale generica formulazione, ha omesso di indicare puntualmente le disposizioni impugnate e, pertanto, ne ha indebitamente demandato l'individuazione alla Corte, così omettendo di adempiere a quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 34, primo comma, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il ricorrente deve indicare nel ricorso - a pena di inammissibilità della questione − le «disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale».
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle «ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare l'autonomia finanziaria della Regione», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», poiché la ricorrente, avendo fatto uso di tale generica formulazione, ha omesso di indicare puntualmente le disposizioni impugnate e, pertanto, ne ha indebitamente demandato l'individuazione alla Corte, così omettendo di adempiere a quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 34, primo comma, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il ricorrente deve indicare nel ricorso - a pena di inammissibilità della questione − le «disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale».
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
14/03/2011
n. 23
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 119
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 36
statuto regione Sicilia
art. 37
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art.