Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Eccepita inammissibilità per inapplicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni impugnate - Deduzione di argomento di merito - Reiezione dell'eccezione.
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», va rigettata l'eccepita inammissibilità delle stesse perché «nessuna concreta lesione si è verificata, né può verificarsi, in danno alla Regione siciliana», poiché con detta eccezione si adduce un argomento di merito - qual è quello dell'inapplicabilità alla Regione ricorrente delle disposizioni impugnate − al fine di sostenere l'inammissibilità, in rito, delle questioni; sicché l'eventuale inapplicabilità alla Regione delle norme denunciate comporterebbe l'infondatezza delle prospettate questioni e non la loro inammissibilità.