Sentenza 64/2012 (ECLI:IT:COST:2012:64)
Massima numero 36165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/03/2012;  Decisione del  07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36163  36164


Titolo
Imposte e tasse - Federalismo fiscale municipale - Devoluzione ai Comuni, a decorrere dall'anno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali - Disposizioni applicative per le Regioni ad autonomia differenziata - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita attribuzione ai Comuni di tributi di spettanza della Regione con corrispondente sottrazione di risorse alla Regione e contrazione complessiva dei mezzi finanziari a disposizione di tutti gli enti - Asserita lesione della competenza legislativa esclusiva dell'Assemblea regionale in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi da 1 a 4 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, promosse, in riferimento agli artt. 14, lettera o), 36 e 37 dello statuto speciale della Regione siciliana (r.d.lgs. legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) ed alle «relative» norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché agli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e alla «autonomia finanziaria dei Comuni», in quanto, pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati tributi riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di "salvaguardia" degli statuti speciali contenuta nel parimenti censurato comma 2 dell'art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il decreto «si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale» solo «nel rispetto dei rispettivi statuti»; ne consegue l'inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell'art. 2, in quanto "non rispettosi" dello statuto d'autonomia. Cosí interpretata la suddetta clausola di salvaguardia, ne risulta l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente secondo cui le norme censurate sancirebbero l'«obbligo» di applicare il d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Da tale erroneità consegue l'insussistenza del dedotto vulnus degli evocati parametri. Dalla rilevata inapplicabilità alla Regione siciliana delle disposizioni denunciate discende l'infondatezza non solo della prima questione prospettata dalla ricorrente, ma anche di tutte le altre questioni promosse, le quali muovono dalla medesima erronea premessa interpretativa che alla Regione si applichino dette disposizioni anche in caso di contrasto con lo statuto speciale.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 2  co. 1

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 2  co. 2

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 2  co. 3

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 2  co. 4

decreto legislativo  14/03/2011  n. 23  art. 14  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 119  co. 4

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 36

statuto regione Sicilia  art. 37

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2