Ordinanza 65/2012 (ECLI:IT:COST:2012:65)
Massima numero 36166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/03/2012; Decisione del
07/03/2012
Deposito del 21/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Asserita violazione del principio di offensività e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza - Motivazione per relationem - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Asserita violazione del principio di offensività e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Omessa motivazione in ordine alla rilevanza - Motivazione per relationem - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009. L'ordinanza di rimessione presenta evidenti carenze, tali da precludere l'esame del merito della questione, atteso che il giudice a quo omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta e di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009. L'ordinanza di rimessione presenta evidenti carenze, tali da precludere l'esame del merito della questione, atteso che il giudice a quo omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta e di motivare in ordine alla rilevanza della questione, nonché di esporre le ragioni per le quali, a suo avviso, le norme denunciate violerebbero i parametri costituzionali evocati.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 16
co. 1
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 62
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte