Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Regime vincolistico previsto dalla legislazione statale in materia di aree qualificate di interesse paesaggistico - Assimilazione fra le aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree con caratteristiche similari da individuarsi da parte dell'autorità amministrativa regionale - Illegittimo ampliamento dell'ambito di applicazione della deroga nominativamente e tassativamente prevista dalla legislazione statale - Sostanziale delegificazione della materia - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'art. 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio), che nell'introdurre l'art. 45-decies nella legge regionale n. 11 del 2004, prevede che nei Comuni della Regione Veneto che, alla data del 6 settembre 1985, risultavano dotati di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali (ovvero le aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del citato decreto ministeriale, come zone territoriali omogenee A e B), anche quelle aree, comprese in zone urbanizzate, con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, in tal modo operando una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, che è di stretta interpretazione, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non - all'inverso, come nel caso in esame - quale espediente dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica.
- Sulla qualificazione di «norma di grande riforma economico-sociale» attribuita all'art. 142 del codice dei beni culturali, vedi sentenza n. 164 del 2009.
- Sulla prevedibilità, da parte della legislazione regionale, di più elevati livelli di tutela ambientale, vedi sentenza n. 232 del 2005.