Sentenza 67/2012 (ECLI:IT:COST:2012:67)
Massima numero 36168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
19/03/2012; Decisione del
19/03/2012
Deposito del 23/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Titolo
Intervento volontario ad adiuvandum - Mancanza della qualità di parte nei giudizi a quibus - Carenza di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità dell'intervento.
Intervento volontario ad adiuvandum - Mancanza della qualità di parte nei giudizi a quibus - Carenza di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità dell'intervento.
Testo
Deve essere dichiarato inammissibile l'intervento volontario ad adiuvandum di altro deputato regionale, per mancanza della qualità di parte processuale nei giudizi a quibus, anche l'inesistenza di un qualche interesse al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. È, infatti, costante giurisprudenza che sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, le sole parti del giudizio principale.
- Sull'intervento volontario, vedi le ordinanze dibattimentali del 10 maggio 2011, allegata alla sentenza n. 199 del 2011, e del 4 ottobre 2011 allegata alla sentenza n. 304.Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte