Sentenza 67/2012 (ECLI:IT:COST:2012:67)
Massima numero 36173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  19/03/2012;  Decisione del  19/03/2012
Deposito del 23/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:  36168  36169  36170  36171  36172


Titolo
Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Elezione del sindaco - Incompatibilità tra la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti con la carica di deputato dell'Assemblea regionale - Mancata previsione - Irragionevolezza in relazione alla analoga fattispecie della sentenza n.143 del 2010 che ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale in materia di elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana - Indefettibile esigenza di uniformità - Necessità di colmare una identica lacuna di cui la Corte ha già affermato la incostituzionalità rispetto ad altra legge - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 3, in combinato disposto con la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell'Assemblea Regionale. Al riguardo, si ravvisa la necessità di colmare una identica lacuna di cui la corte ha già affermato la incostituzionalità, per un'indefettibile esigenza di uniformità e ragionevolezza.

- In materia, vedi sentenza n. 143/2010



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  24/06/1986  n. 31  art.   co. 

legge della Regione siciliana  26/08/1992  n. 7  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte