Ordinanza 69/2012 (ECLI:IT:COST:2012:69)
Massima numero 36175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  19/03/2012;  Decisione del  19/03/2012
Deposito del 23/03/2012; Pubblicazione in G. U. 28/03/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Pagamento del contributo unificato - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Evocazione di parametro non avente rango costituzionale - Assoluta carenza di riferimento all'oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dai Giudici di pace di Fasano e di Nola, per difetto di motivazione della rilevanza, in quanto il primo rimettente non precisa se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente e, conseguentemente non è dato verificare se effettivamente il giudice a quo debba fare applicazione della norma censurata, ed il secondo evoca un parametro (art. 23, decimo comma, della legge n. 689 del 1981) che non è una norma di rango costituzionale; oltre al fatto che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento all'oggetto del giudizio a quo e non specifica neppure se si tratti di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.

- Per l'inammissibilità della stessa questione, per omessa motivazione sulla rilevanza, vedi ord. nn. 143, 195 e 248 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 212

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 23    co. 10