Spese di giustizia - Procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative - Pagamento del contributo unificato - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Evocazione di parametro non avente rango costituzionale - Assoluta carenza di riferimento all'oggetto del giudizio a quo - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dai Giudici di pace di Fasano e di Nola, per difetto di motivazione della rilevanza, in quanto il primo rimettente non precisa se il contributo unificato sia stato o meno pagato dalla parte ricorrente e, conseguentemente non è dato verificare se effettivamente il giudice a quo debba fare applicazione della norma censurata, ed il secondo evoca un parametro (art. 23, decimo comma, della legge n. 689 del 1981) che non è una norma di rango costituzionale; oltre al fatto che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun riferimento all'oggetto del giudizio a quo e non specifica neppure se si tratti di un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
- Per l'inammissibilità della stessa questione, per omessa motivazione sulla rilevanza, vedi ord. nn. 143, 195 e 248 del 2011.