Sentenza 70/2012 (ECLI:IT:COST:2012:70)
Massima numero 36176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/03/2012;  Decisione del  21/03/2012
Deposito del 28/03/2012; Pubblicazione in G. U. 04/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36177  36178  36179  36180  36181  36182


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione dell'iscrizione nelle UPB 7.28.64 (fondi di riserva per spese obbligatorie e pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa), 6.23.57 (spese generali, legali, amministrative) e 4.15.38 (assistenza sanitaria) delle somme ammontanti ad euro 600.000.000,00, nonché dell'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011 (spese correnti e obbligatorie) - Copertura finanziaria realizzata attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, ancora in pendenza di accertamento per effetto della mancata approvazione del rendiconto 2010 - Impossibilità di realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - Insufficienza della dotazione del fondo per il pagamento dei residui perenti, a garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte - Inosservanza dell'obbligo di copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, nonché inosservanza del criterio prudenziale -Violazione dei principi costituzionali della corretta copertura della spesa, del pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimità costituzionale .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed ai principi generali sul sistema contabile dello Stato ricavabili dall'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., perché dispongono che la copertura finanziaria delle somme iscritte alle UPB 1.82.277, 1.1.15, 7.28.64, 6.23.57 e 4.15.38 ammontanti ad euro 660.000.000,00, nonché l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011, sia realizzata attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, ancora in pendenza di accertamento per effetto della mancata approvazione del rendiconto 2010. Non è infatti conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in quanto il predetto parametro costituzionale esige che l'obbligo di copertura deve comunque essere salvaguardato, attraverso la previa verifica di disponibilità delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite, in coerenza cin il costante orientamento della Corte, secondo cui la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, sicché nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente. Quanto poi alla copertura finanziaria prevista dall'art. 1, comma 6, che autorizza l'iscrizione nella UPB 7.28.64, denominata «Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori», della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti (a fronte di un ammontare di residui perenti al 31 dicembre 2008 pari a circa euro 3.700.000.000,00), ma caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente, va osservato che caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni ipotizzate nell'esercizio di riferimento, le quali - proprio in base al principio costituzionale dell'equilibrio tendenziale tra spese ed entrate di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. - dovrebbero compensarsi nel confronto tra attività e passività. Poiché dette operazioni compensative sono collegate - nel caso dei residui perenti - a rapporti obbligatori passivi già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così bassa tra risorse destinate alle reiscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione del bilancio verso un inevitabile squilibrio.

- Sul principio di copertura che deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, v. citate sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.

- In tema di equilibrio tendenziale di bilancio, v. citate sentenze n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 5  art. 1  co. 6

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 5  art. 1  co. 7

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 5  art. 1  co. 8

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 5  art. 1  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte