Sentenza 70/2012 (ECLI:IT:COST:2012:70)
Massima numero 36177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/03/2012;  Decisione del  21/03/2012
Deposito del 28/03/2012; Pubblicazione in G. U. 04/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36176  36178  36179  36180  36181  36182


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione dell'iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000.00 nelle unità previsionali di base (UPB) 1.82.227 (ammortamento mutui) e 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) - Copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata - Omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto - Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e verificabilità dell'informazione - Violazione del principio della corretta copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 - che autorizza l'iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000.00 nelle unità previsionali di base (UPB) 1.82.227 (ammortamento mutui) e 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) con la previsione di una copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata - con riguardo alla denunciata formulazione originaria. Premesso che i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo in coerenza con la clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge, nella specie, la legge di approvazione del bilancio di previsione e le note a corredo dello stesso omettono di individuare con esattezza le ragioni normative dei fondi vincolati, così come richiesto dai principi di chiarezza e di verificabilità dell'informazione, sicché, anche in presenza di taluni elementi sintomatici in senso contrario all'esistenza del vincolo ricavabili sia dalla tipologia delle spese finanziate con detto avanzo sia dalle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto 2008, deve ritenersi che la disposizione denunciata violi il principio della copertura per omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 5  art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte