Sentenza 70/2012 (ECLI:IT:COST:2012:70)
Massima numero 36179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  21/03/2012;  Decisione del  21/03/2012
Deposito del 28/03/2012; Pubblicazione in G. U. 04/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36176  36177  36178  36180  36181  36182


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica l'art. 1 comma 5 della legge regionale n. 5 del 2011 - Autorizzazione dell'iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata "Acquedotti e disinquinamenti" - Copertura finanziaria realizzata con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006 - Omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto - Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e verificabilità dell'informazione - Violazione del principio della corretta copertura della spesa - Illegittimità costituzionale .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 - che autorizza l'iscrizione della somma complessiva di euro 60.000.000.00 nelle unità previsionali di base 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) con la previsione di una copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006 - con riguardo alla modifica della formulazione originaria introdotta con l'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 21 del 2011. Il POR è - come noto - un programma operativo regionale, il quale definisce obiettivi specifici all'interno di "assi" prioritari su base pluriennale, per realizzare i quali è consentito far ricorso a fondi strutturali dell'Unione Europea. Nell'arco di programmazione 2000-2006 (scadente di regola nel 2008) il POR Campania avrebbe dovuto raggiungere obiettivi di sviluppo, adeguamento strutturale, riconversione socioeconomica ed ammodernamento di sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Nella norma impugnata e in quella modificativa non v'è alcun riferimento, né all'eventuale proroga afferente all'utilizzazione dei fondi 2000-2006, né al preteso rapporto di specie tra le partite di spesa inserite nella UPB 1.1.5 ed il contenuto del vincolo normativo alla utilizzazione dei fondi. Anzi, alcune tipologie di spesa di natura corrente ed obbligatoria, comprese nel dettaglio della predetta UPB, appaiono connotate da obiettivi elementi di incompatibilità con l'esecuzione di un progetto finalizzato. Elementi indiretti di conferma circa l'insussistenza del vincolo si ricavano anche relazione al rendiconto del 2008 della Corte dei conti, Sezione regionale della Campania, ove viene censurata l'eccessiva frequenza di fenomeni di utilizzazione diversa dal pertinente scopo di fondi vincolati, poiché questa prassi espone la Regione al rischio di non poter più ricostituire i mezzi necessari a fronteggiare le finalità di legge correlate ai fondi stessi, sicché la modifica introdotta dal ius superveniens, producendo gli stessi effetti della norma originaria risulta inficiata dai medesimi vizi di legittimità costituzionale, violando il principio della copertura per omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 5  art. 1  co. 5

legge della Regione Campania  06/12/2011  n. 21  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte