Sentenza 70/2012 (ECLI:IT:COST:2012:70)
Massima numero 36180
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2012; Decisione del
21/03/2012
Deposito del 28/03/2012; Pubblicazione in G. U. 04/04/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica la copertura del concorso nell'ammortamento mutui contratti entro il 2010 da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - Sanatoria, al termine dell'esercizio 2011, non satisfattiva del principio della copertura della spesa - Disposizione che, pur non incidendo direttamente sul comma 1 dell'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 dichiarato incostituzionale, ne costituisce modificazione non testuale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica la copertura del concorso nell'ammortamento mutui contratti entro il 2010 da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - Sanatoria, al termine dell'esercizio 2011, non satisfattiva del principio della copertura della spesa - Disposizione che, pur non incidendo direttamente sul comma 1 dell'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 dichiarato incostituzionale, ne costituisce modificazione non testuale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, deriva, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 21 del 2011, il quale, pur non incidendo direttamente sul comma 1 dell'art. 5, ne costituisce modificazione non testuale. Tale comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 21 del 2011 è finalizzato a sanare - al termine dell'esercizio 2011 - la copertura della spesa inerente al pagamento dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche. È evidente che per sua intrinseca natura detta spesa ha avuto già attuazione prima della novella regionale del dicembre 2011 e, per questo motivo, anche la nuova norma non appare satisfattiva del principio di copertura di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. Peraltro, per la destinazione vincolata del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) si presenta analogo problema rispetto al POR, dal momento che lo stesso è uno strumento di finanziamento statale per le aree sottoutilizzate del Paese, attraverso raccolta di risorse aggiuntive da sommarsi a quelle ordinarie ed a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. Esso per sua natura ha quindi una finalità strategica e innovativa che - in assenza di apposita norma di riferimento - non appare congruente con la destinazione alla copertura di piani di ammortamento inerenti a prestiti degli enti locali già perfezionati alla data del 31 dicembre 2010 e quindi correlati ad iniziative già avviate antecedentemente alla legge della Regione Campania n. 21 del 2011.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, deriva, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 21 del 2011, il quale, pur non incidendo direttamente sul comma 1 dell'art. 5, ne costituisce modificazione non testuale. Tale comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Campania n. 21 del 2011 è finalizzato a sanare - al termine dell'esercizio 2011 - la copertura della spesa inerente al pagamento dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche. È evidente che per sua intrinseca natura detta spesa ha avuto già attuazione prima della novella regionale del dicembre 2011 e, per questo motivo, anche la nuova norma non appare satisfattiva del principio di copertura di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. Peraltro, per la destinazione vincolata del fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) si presenta analogo problema rispetto al POR, dal momento che lo stesso è uno strumento di finanziamento statale per le aree sottoutilizzate del Paese, attraverso raccolta di risorse aggiuntive da sommarsi a quelle ordinarie ed a quelle comunitarie e nazionali di cofinanziamento. Esso per sua natura ha quindi una finalità strategica e innovativa che - in assenza di apposita norma di riferimento - non appare congruente con la destinazione alla copertura di piani di ammortamento inerenti a prestiti degli enti locali già perfezionati alla data del 31 dicembre 2010 e quindi correlati ad iniziative già avviate antecedentemente alla legge della Regione Campania n. 21 del 2011.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 5
art. 1
co. 246
legge della Regione Campania
06/12/2011
n. 21
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
legge costituzionale
art. 27
Altri parametri e norme interposte