Sentenza 70/2012 (ECLI:IT:COST:2012:70)
Massima numero 36181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
21/03/2012; Decisione del
21/03/2012
Deposito del 28/03/2012; Pubblicazione in G. U. 04/04/2012
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società che svolgono attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate - Assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento - Impossibilità di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme derivanti dal ricorso al mercato finanziario - Contrasto con le norme di principio statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che pongono regole e limiti per il ricorso all'indebitamento - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a società che svolgono attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate - Assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento - Impossibilità di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme derivanti dal ricorso al mercato finanziario - Contrasto con le norme di principio statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che pongono regole e limiti per il ricorso all'indebitamento - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., nella parte in cui autorizza il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate, stante l'assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento. Infatti il sintetico richiamo dell'allegato C alla legge denunciata da parte della disposizione censurata non garantisce che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi in quanto non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate allo scopo di verificare se la Regione abbia osservato le regole ed i limiti previsti dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), prescrizioni costituenti contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (poichè servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. Pertanto, la mancata dimostrazione del loro rispetto nell'impostazione del bilancio di previsione 2011 rende costituzionalmente illegittima in parte qua la legge n. 5 del 2011. Rimane assorbita la questione inerente alla censura della predetta disposizione con riguardo alla mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., nella parte in cui autorizza il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonché per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate, stante l'assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento. Infatti il sintetico richiamo dell'allegato C alla legge denunciata da parte della disposizione censurata non garantisce che il nuovo ricorso all'indebitamento sia esente da vizi in quanto non fornisce il dettaglio delle tipologie di investimento in concreto programmate allo scopo di verificare se la Regione abbia osservato le regole ed i limiti previsti dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), prescrizioni costituenti contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (poichè servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. Pertanto, la mancata dimostrazione del loro rispetto nell'impostazione del bilancio di previsione 2011 rende costituzionalmente illegittima in parte qua la legge n. 5 del 2011. Rimane assorbita la questione inerente alla censura della predetta disposizione con riguardo alla mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento già realizzate dalla Regione Campania.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 5
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge regionale Campania 24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 16
legge regionale Campania 24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 17
legge regionale Campania 24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 18
legge regionale Campania 24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 19
legge regionale Campania 24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 20
legge regionale Campania 24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 21 bis
decreto legge 23/06/2008
n. 112
art. 62