Finanza regionale - Decreto legislativo di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Interventi di perequazione infrastrutturale - Ritenuta applicabilità diretta e immediata alla Regione siciliana, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista dallo statuto speciale - Ricorso della Regione Sicilia - Asserita lesione delle speciali prerogative riconosciute alla Regione siciliana dallo statuto speciale, che riserva ad una Commissione paritetica tra Stato e Regione la determinazione di tale normativa - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione - Assorbimento di ulteriore censura.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia, perché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo che il decreto legislativo impugnato, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista dall'art. 43 dello statuto siciliano, trovi «diretta e immediata applicazione nei confronti della Regione siciliana»; l'erroneità di tale assunto interpretativo risulta evidente dall'esame del quadro normativo di riferimento, dal quale si desume che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il legislatore delegante, nel dare attuazione all'art. 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle autonomie speciali, ha rinunciato - pur non essendo a ciò vincolato dal dettato del citato comma dell'art. 119 - a porre una disciplina unilaterale, preferendo, infatti, nella sua discrezionalità, regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari procedure legislative previste per l'attuazione degli statuti speciali. Difatti, nei confronti degli enti ad autonomia differenziata, si applica solo l'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 e non anche l'art. 16 della stessa legge di delegazione, che prevede interventi perequativo-solidaristici; sicché l'impugnato decreto, al pari di tale art. 16 di cui costituisce attuazione, si riferisce alle sole Regioni ad autonomia ordinaria e non ha efficacia nei confronti della ricorrente Regione a statuto speciale. Ne consegue altresì che, in forza della scelta discrezionale operata dal legislatore statale attraverso l'art. 27, gli interventi di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost. sono riservati, per quanto attiene alla Regione siciliana, alle procedure paritetiche di attuazione statutaria previste dall'art. 43 dello statuto siciliano. Va aggiunto che il decreto legislativo impugnato non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale neppure per gli interventi di perequazione infrastrutturale (ai quali espressamente si riferisce il comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo); infatti l'art. 27 riguarda tutte le misure di perequazione solidaristica, e, quindi, anche gli interventi di perequazione infrastrutturale. Non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 22 della legge di delegazione, riguardante specificamente la perequazione infrastrutturale, il quale, pur essendo applicabile - per espressa statuizione del ricordato comma 2 dell'art. 1 della medesima legge - agli enti ad autonomia differenziata, non prevede alcuna riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali, in quanto l'art. 22 (composto da due commi) è applicabile a detti enti non nella sua interezza ma limitatamente al comma 1, il quale non tocca, però, la disciplina sostanziale delle misure di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., ma si limita a porre alcuni criteri procedurali per la loro applicazione. In particolare, detto comma 1, «in sede di prima applicazione», disciplina la «ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali». Tale ricognizione − poi disciplinata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010 − ha funzione meramente conoscitiva. Essa non integra una disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., ma costituisce solo il supporto cognitivo necessario alla interlocuzione fra Regioni e Stato che - in forza dell'art. 27 - deve avere luogo nell'àmbito delle procedure di attuazione statutaria. In altri termini, con valutazione che si inscrive nel campo delle scelte politiche compatibili con le previsioni del quinto comma dell'art. 119 Cost. (applicabile, per sua espressa previsione, a tutti gli enti territoriali e, quindi, anche agli enti ad autonomia differenziata), lo Stato ha inteso introdurre unilateralmente una disciplina di acquisizione di dati sulle infrastrutture (anche) degli enti ad autonomia speciale che non incide però in modo sostanziale sulla trattativa politica da svolgersi nell'àmbito delle procedure di attuazione statutaria alle quali fa rinvio l'art. 27. L'erroneità della premessa interpretativa della ricorrente circa la diretta applicabilità del decreto legislativo impugnato alla Regione siciliana e circa l'omessa previsione, nella legge di delegazione, di un rinvio alla procedura attuativa dello statuto d'autonomia per la disciplina degli interventi di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. rende dunque priva di fondamento la censura formulata dalla ricorrente in relazione all'art. 43 dello statuto. Resta in tal modo assorbita ogni valutazione sulla correttezza dell'interpretazione dell'art. 38 dello statuto fornita dalla ricorrente e, in particolare, sia sulla possibilità di ascrivere il contributo di solidarietà previsto da detto articolo tra gli interventi di «perequazione infrastrutturale» sia sulla dedotta necessità di ricorrere alla procedura di attuazione statutaria per disciplinare tale particolare contributo.
- Sugli interventi straordinari, aggiuntivi e diretti a garantire i servizi indispensabili alla tutela di diritti fondamentali di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., v. citate sentenze n. 45 del 2008, n. 105 del 2007, n. 451 del 2006, n. 222 del 2005, n. 49 e n. 16 del 2004.