Corte dei conti - Parificazione del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010 - Decisione della Corte dei conti che dichiara regolare il rendiconto ad esclusione dei capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimità - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige - Asserita inesistenza del potere della Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimità i regolamenti regionali - Asserita omissione dell'esercizio della giurisdizione, in relazione alla parificazione parziale del rendiconto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione e del diritto alla tutela giurisdizionale per mancanza di contraddittorio - Richiesta di annullamento della decisione, nella parte in cui esclude i capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimità - Omessa impugnazione di precedenti atti con cui la Corte aveva già rivendicato il potere di esercitare il controllo preventivo di legittimità - Inidoneità dell'atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente e inesistenza dell'interesse a ricorrere - Utilizzo del conflitto tra enti quale mezzo improprio di censura dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nei confronti dello Stato, e per esso della Corte dei conti, in relazione alla decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, resa nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010. In primo luogo, in ordine all'affermata illegittima rivendicazione, ad opera della Corte dei conti, del potere di esercitare il controllo di legittimità preventiva sugli atti della Regione, occorre rilevare che il ricorso proposto risulta depositato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - che decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto con il quale è stata manifestata la volontà di ledere l'altrui competenza (sentenza n. 84 del 1976) - sicché il conflitto con esso sollevato difetta «degli essenziali requisiti dell'originarietà e dell'attualità» in quanto si riferisce a un atto - la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 - che conferma e attua il contenuto di precedenti atti, non impugnati, con i quali era stata già rivendicata la competenza contestata. Insussistente è anche l'ulteriore censura circa la ritenuta lesività derivante dalla parziale parificazione del rendiconto da parte della Corte dei conti poiché essa si tradurrebbe in un atto concretamente lesivo per la Regione autonoma ricorrente quale omesso esercizio di giurisdizione, in quanto alla decisione della Corte dei conti - la cui funzione consiste, secondo quanto disposto dall'art. 39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel verificare se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dei conti; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte stessa; nonché nell'accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate agli atti di impegno e alle scritture -, fa séguito l'approvazione del rendiconto annuale da parte dell'organo legislativo, che non può «significare ingerenza nell'opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti» e costituisce esercizio di «autonoma funzione politica»; con riguardo al rendiconto, quindi, le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confligenti; né può dirsi che l'esercizio dell'attività di un organo di rilevanza costituzionale dotato di indipendenza possa essere suscettibile di invadere la sfera di attività della Regione, se - come nel caso - si accompagna a «osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno» (art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 305 del 1988); ne discende l'inidoneità «a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente e l'inesistenza dell'interesse a ricorrere». Infine, in ordine alla affermata violazione del principio di leale collaborazione e l'art. 24 Cost., in quanto non sarebbe stato garantito il contraddittorio nel giudizio di parificazione, deve ritenersi che la ricorrente, nel rilevare l'assenza di contraddittorio (ma anche la parificazione parziale, eccepita quale secondo motivo del ricorso), mira a utilizzare il conflitto tra enti quale mezzo improprio di censura dell'esercizio della funzione giurisdizionale e a trasformare il giudizio presso la Corte costituzionale «in un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale».
- Sulla presentazione del conflitto di attribuzione oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, v. citate sentenze n. 369 del 2010 e n. 84 del 1976.
- Sulla presentazione di conflitto avverso atto confermativo di precedente non impugnato, v. citata sentenza n. 206 del 1975.
- Sulla inammissibilità del conflitto tra enti mezzo improprio di censura dell'esercizio della funzione giurisdizionale e a trasformare il giudizio presso la Corte costituzionale «in un nuovo grado di giurisdizione avente portata tendenzialmente generale», v. citata sentenza n. 27 del 1999.
- Sulla sostanziale identità di funzione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato rispetto a quello sul rendiconto delle Regioni a statuto speciale, v. citata sentenza n. 121 del 1966.
- Sulla distinzione e non confligenza delle sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti in tema di rendiconto, v. citata sentenza n. 137 del 1988.