Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Eccepita inammissibilità per omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma denunciata - Reiezione.
Deve essere respinta la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l'omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile di detta norma. Infatti, il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell'esclusività dell'azione, ma ritiene debba esercitarsi anche nei confronti del Fondo di garanzia, prospettando quindi la violazione della legge delega e il contrasto con l'art. 24 Cost., mentre la norma censurata è finalizzata alla più razionale esplicazione dell'attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all'eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l'introduzione di un meccanismo - quello appunto dell'invio della doppia raccomandata - che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell'azione giudiziaria.