Responsabilità civile - Danni da sinistro stradale - Azione giudiziale nei confronti dell'impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di garanzia per le vittime della strada - Condizione di proponibilità - Comunicazione della richiesta risarcitoria cumulativamente all'impresa designata e alla CONSAP-Fondo di garanzia per le vittime della strada anziché disgiuntamente all'una o all'altra - Asserito contrasto con le direttive della delega che prescrivono di agevolare la tutela per il danneggiato - Asserita compressione del diritto di difesa - Insussistenza. Manifesta infondatezza della questione.
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per l'insussistenza della prospettata lesione degli evocati parametri. Infatti, nel quadro di un complessivo "riassetto della materia", il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative assolutamente coerente, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (la legge delega e il decreto legislativo).
- In relazione ai margini di discrezionalità del legislatore delegato, vedi sentenze n. 230 del 2010 e n. 199 del 2003 e n. 163 del 2000 - Sul completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, vedi ordinanze n. 213 del 2005 e n. 419 del 2000 - Sulla promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative, vedi sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009.