Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Ricorso al subappalto - Casi in cui siano necessari lavori o componenti ad alto contenuto tecnologico o comunque caratterizzati da una rilevante complessità tecnica, che superino il valore del 15 per cento dell'importo totale dei lavori - Omesso riferimento all'elenco delle opere specialistiche e ai requisiti di specializzazione definiti dal regolamento governativo - Ricorso del Governo - Ius superveniens regionale satisfattivo delle pretese del ricorrente - Mancata applicazione medio tempore della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.
Si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto il legislatore provinciale ha colmato la lacuna lamentata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, integrando la precedente disciplina. Occorre, inoltre, considerare che, nella memoria depositata, la Provincia ha affermato che la nuova disposizione non fa che chiarire quella che era già la ratio della normativa provinciale in materia di subappalto e che, dunque, la disposizione impugnata non ha mai ricevuto applicazione in contrasto con la normativa statale; circostanza questa non contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente. La disposizione impugnata non ha, quindi, prodotto alcuna violazione dell'ordine costituzionale, neppure nel breve lasso temporale che ha preceduto l'esplicito adeguamento alla normativa statale.