Sentenza 74/2012 (ECLI:IT:COST:2012:74)
Massima numero 36190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  21/03/2012;  Decisione del  21/03/2012
Deposito del 30/03/2012; Pubblicazione in G. U. 04/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36188  36189  36191


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modalità di determinazione del prezzo - Attribuzione ad un regolamento provinciale del potere di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità della censura - Reiezione.

Testo
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla resistente, basata sulla genericità della censura, in quanto nel ricorso introduttivo l'Avvocatura generale dello Stato individua tanto la disposizione oggetto della censura quanto i parametri statutari e costituzionali che si assumono violati (artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia speciale e art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e sviluppa, sia pur sinteticamente, l'illustrazione delle relative censure, incentrandole sul limite dell'ordinamento civile che anche le Province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio dell'autonomia loro garantita.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  07/04/2011  n. 7  art. 17  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte