Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modalità di determinazione del prezzo - Attribuzione ad un regolamento provinciale del potere di individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura - Contrasto con la normativa statale, costituente principio generale dell'ordinamento civile ed espressione dell'esigenza di prevedibilità della spesa pubblica, secondo cui i contratti pubblici debbono essere stipulati "a corpo", con facoltà di stipulare "a misura" solo contratti di importo inferiore a 500.000 euro ed alcuni tipi di contratto nominativamente individuati - Esorbitanza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 aprile 2011, n. 7, che stabilisce che «Il regolamento di attuazione può individuare i casi in cui i lavori pubblici sono individuati a corpo o a misura o parte a corpo e parte a misura», in contrasto quindi con la normativa statale, la quale, invece, all'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, prevede che i contratti pubblici debbono essere stipulati "a corpo", consentendo alle stazioni appaltanti la facoltà di stipulare "a misura" solo i contratti di importo inferiore a 500.000 euro. Infatti, la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica»: tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile, tra i quali sono ricompresi quelli afferenti i rapporti privatistici relativi alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto nel settore degli appalti pubblici, in quanto, in tale fase, l'amministrazione agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia negoziale.
- V. le citate sentenze n. 114 del 2011 e n. 221 e n. 45 del 2010