Responsabilità civile - Turismo - Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", c.d. "pacchetto turistico" - Disciplina attuativa della direttiva n. 90/314/CEE - Inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni - Obbligazione risarcitoria per i danni alla persona a seguito di sinistro stradale - Misura - Limite di 50.000 franchi-oro previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) - Eccepita inammissibilità per mancato esperimento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e per incompetenza della Corte costituzionale ad interpretare la direttiva comunitaria - Reiezione.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura generale secondo cui non spetterebbe al giudice comune il potere di interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione europea. Sono stati infatti ormai definiti i ruoli che, rispetto al rinvio pregiudiziale d'interpretazione, prefigurato dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono attribuiti ai giudici nazionali comuni, alla Corte costituzionale ed alla Corte di giustizia. I giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione hanno la facoltà e non l'obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. Il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l'obbligo di operare il rinvio, a meno che non si tratti di una interpretazione consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a dubbi interpretativi (Corte di giustizia, CILFIT S.r.l. ed altri contro il Ministero della sanità, causa C-283/81, sentenza 6 ottobre 1982). Quanto alla Corte costituzionale, essa, con l'ordinanza n. 103 del 2008, ha chiarito il suo ruolo alla stregua dell'art. 267 del TFUE in un giudizio principale, conservando la propria competenza ad interpretare il diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia. La questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sarebbe invece inammissibile ove il giudice rimettente chiedesse la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime; il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l'irrilevanza della questione stessa.
- V. citate sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984.