Sentenza 75/2012 (ECLI:IT:COST:2012:75)
Massima numero 36194
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
21/03/2012; Decisione del
21/03/2012
Deposito del 30/03/2012; Pubblicazione in G. U. 04/04/2012
Titolo
Responsabilità civile - Turismo - Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", c.d. "pacchetto turistico" - Disciplina delegata adottata in esecuzione della legge comunitaria del 1993, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE - Inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni - Obbligazione risarcitoria per i danni alla persona a seguito di sinistro stradale - Misura - Limite di 50.000 franchi-oro previsto dalla convenzione internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (CCV) - Violazione dei criteri della legge delega che prevedeva il riferimento alla disciplina convenzionale (CCV) solo per il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, e che invece imponeva l'osservanza di pregresse disposizioni di maggior favore per il danno alla persona - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Responsabilità civile - Turismo - Viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", c.d. "pacchetto turistico" - Disciplina delegata adottata in esecuzione della legge comunitaria del 1993, recante attuazione della direttiva n. 90/314/CEE - Inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni - Obbligazione risarcitoria per i danni alla persona a seguito di sinistro stradale - Misura - Limite di 50.000 franchi-oro previsto dalla convenzione internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (CCV) - Violazione dei criteri della legge delega che prevedeva il riferimento alla disciplina convenzionale (CCV) solo per il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, e che invece imponeva l'osservanza di pregresse disposizioni di maggior favore per il danno alla persona - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 111 del 1995, nella parte in cui, in violazione dei criteri della legge delega, ha fissato un limite all'obbligo risarcitorio per danni alla persona, attraverso il richiamo della Convenzione di Bruxelles (CCV), limite non prefigurato dalla legge delega. Infatti la ratio della legge delega consiste, fra l'altro, in un trattamento più favorevole alla tutela del consumatore in quanto la lettera c) dell'art. 14 della legge delega richiamava espressamente il limite risarcitorio fissato dalla Convenzione di Bruxelles soltanto con riferimento ai danni diversi dal danno alla persona, rispetto ai quali si circoscriveva l'ambito di discrezionalità del delegato. In altri termini, poiché la scelta legislativa era orientata nel senso di maggior favore per il viaggiatore, in ossequio alle finalità della direttiva 90/314/CEE, correttamente la legge delega aveva ritenuto di mantenere espressamente solo il limite risarcitorio per i danni alle cose e di non richiamare l'analogo limite risarcitorio per i danni alle persone.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 111 del 1995, nella parte in cui, in violazione dei criteri della legge delega, ha fissato un limite all'obbligo risarcitorio per danni alla persona, attraverso il richiamo della Convenzione di Bruxelles (CCV), limite non prefigurato dalla legge delega. Infatti la ratio della legge delega consiste, fra l'altro, in un trattamento più favorevole alla tutela del consumatore in quanto la lettera c) dell'art. 14 della legge delega richiamava espressamente il limite risarcitorio fissato dalla Convenzione di Bruxelles soltanto con riferimento ai danni diversi dal danno alla persona, rispetto ai quali si circoscriveva l'ambito di discrezionalità del delegato. In altri termini, poiché la scelta legislativa era orientata nel senso di maggior favore per il viaggiatore, in ossequio alle finalità della direttiva 90/314/CEE, correttamente la legge delega aveva ritenuto di mantenere espressamente solo il limite risarcitorio per i danni alle cose e di non richiamare l'analogo limite risarcitorio per i danni alle persone.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/03/1995
n. 111
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/1994
n. 146
art. 24
direttiva CEE
n.
art.