Assistenza e solidarietà sociale - Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, rtasfusione e somministrazione di emoderivati - Rivalutazione monetaria annuale sull'indennità integrativa speciale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Efficacia ex tunc della sentenza n. 293 del 2011, e conseguente esclusione di una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quale in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati, la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non sarebbe rivalutata secondo il tasso di inflazione. La questione in esame riguarda, infatti, la stessa norma della quale è stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 293 del 2011, sicché, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione stessa che potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Sul divieto di nuova valutazione del giudice a quo in forza dell'efficacia ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale, vedi, ordinanze n. 85, n. 55, n. 19 e n. 5 del 2011, n. 298 e n. 222 del 2010, n. 325 del 2009.