Sentenza 78/2012 (ECLI:IT:COST:2012:78)
Massima numero 36197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36198  36199


Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Eccepiti difetto di motivazione sulla rilevanza, vizio di contraddittorietà intrinseca e difetto di motivazione, nonché omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma - Reiezione.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione per avere il rimettente omesso di valutarne la rilevanza e per non aver esperito il tentativo di offrire un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in quanto il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è pronunciato sulla rilevanza della questione; inoltre il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale nell'ipotesi, come nel caso di specie, di univoco tenore della norma.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/12/2010  n. 225  art. 2  co. 61

legge  26/02/2011  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6