Sentenza 78/2012 (ECLI:IT:COST:2012:78)
Massima numero 36198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale maggioritario, confermato dalla sentenza della Cassazione, a sezioni unite, n. 24418 del 2010, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente - Sopravvenienza normativa, autoqualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile, che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Insussistenza delle condizioni che consentono l'adozione di norme retroattive e di interpretazione autentica - Lesione dei principi generali di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione del principio dell'equo processo e del principio di preminenza del diritto, quali limiti alla introduzione di leggi retroattive in materia civile, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale maggioritario, confermato dalla sentenza della Cassazione, a sezioni unite, n. 24418 del 2010, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente - Sopravvenienza normativa, autoqualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile, che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Insussistenza delle condizioni che consentono l'adozione di norme retroattive e di interpretazione autentica - Lesione dei principi generali di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione del principio dell'equo processo e del principio di preminenza del diritto, quali limiti alla introduzione di leggi retroattive in materia civile, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, prima parte del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Infatti la disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva, mentre il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.; mentre la norma censurata lede il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Infatti essa è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si era ormai formato un orientamento nettamente maggioritario in giurisprudenza, che aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. La norma è costituzionalmente illegittimo anche per violazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. Nel caso in esame non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, prima parte del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Infatti la disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva, mentre il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), costituisce valore fondamentale di civiltà giuridica, pur non ricevendo nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.; mentre la norma censurata lede il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Infatti essa è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si era ormai formato un orientamento nettamente maggioritario in giurisprudenza, che aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine. La norma è costituzionalmente illegittimo anche per violazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. Nel caso in esame non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
29/12/2010
n. 225
art. 2
co. 61
legge
26/02/2011
n. 10
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6