Sentenza 78/2012 (ECLI:IT:COST:2012:78)
Massima numero 36199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36197  36198


Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Norma di interpretazione autentica che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Preclusione all'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto censurato - Stretta connessione della disposizione preclusiva alla precedente, della quale segue la sorte - llegittimità costituzionale.

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, seconda parte del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, secondo cui in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/12/2010  n. 225  art. 2  co. 61

legge  26/02/2011  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6