Sentenza 79/2012 (ECLI:IT:COST:2012:79)
Massima numero 36200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36201


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Gestioni liquidatorie delle disciolte USL di Potenza e di Matera - Attribuzione ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), che hanno assunto il residuo delle gestioni liquidatorie predette, del potere di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende per fronteggiare i pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle gestioni liquidatorie - Mancata separazione integrale delle gestioni USL ed ASL - Contrasto con la normativa statale espressiva di principi fondamentali in materia di bilancio pubblico, e con la costante giurisprudenza costituzionale - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo originario introdotto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6, le cui disposizioni prevedono che i direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di Potenza e Matera, i quali hanno assunto - ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2008 - il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità sanitarie locali (USL) di dette Province, possano utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni, stante la violazione dell'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, norma interposta tra l'art. 117, terzo comma, Cost. e la disposizione regionale oggetto del presente giudizio, in quanto il meccanismo legislativo introdotto dalle disposizioni censurate non è in grado di evitare che sulla gestione delle aziende sanitarie venga ad incidere, direttamente od indirettamente, l'onere dei debiti delle disciolte USL, non assicurando la separazione tra gestioni liquidatorie delle disciolte USL ed attività poste in essere dalle ASL, con l'effetto di gravare queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 108 del 2010, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  01/07/2008  n. 12  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1994  n. 724  art. 6    co. 1