Sentenza 79/2012 (ECLI:IT:COST:2012:79)
Massima numero 36201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36200


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Gestioni liquidatorie delle disciolte USL di Potenza e di Matera - Attribuzione ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), che hanno assunto il residuo delle gestioni liquidatorie predette, del potere di utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni - Sopravvenienza normativa regionale che specifica che l'utilizzazione può avvenire "esclusivamente in anticipazione di cassa" e che l'eventuale anticipazione rimane in capo alla Regione - Ius superveniens sostanzialmente confermativo della norma impugnata - Applicazione del principio di effettività della tutela costituzionale - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, nel testo modificato dall'art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17, in quanto le integrazioni specificative introdotte dal citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 (nel senso di prevedere un sistema di anticipazione-rimborso) non sono in grado di eliminare i vizi dell'originaria formulazione dell'art. 6-bis, non essendo sufficienti ad assicurare l'impermeabilità tra le gestioni delle precedenti USL e quelle delle nuove ASL richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte, sicché l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-bis della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008, aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6 del 2011, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale, si estende alla nuova formulazione della norma conseguente all'emanazione del citato art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011, sopravvenuta in pendenza di giudizio, la quale, integrando un'ipotesi di ius superveniens, sostanzialmente confermativo della norma impugnata, specifica e ripropone l'analoga originaria soluzione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  01/07/2008  n. 12  art. 6  co. 

legge della Regione Basilicata  04/08/2011  n. 17  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte