Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Censura di eccesso di delega - Eccepito difetto di evocazione, nelle delibere delle Giunte regionali, dei parametri competenziali - Reiezione.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia - Censura di eccesso di delega - Eccepito difetto di evocazione, nelle delibere delle Giunte regionali, dei parametri competenziali - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione, nelle delibere delle Giunte regionali della Toscana e della Puglia, con le quali è stata disposta l'autorizzazione a proporre i relativi ricorsi, fra i parametri evocati, degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., poiché l'indicazione dei parametri evocati si rende necessaria solo quando siano impugnate intere leggi dal contenuto non omogeneo, al fine di ricostruire quali specifiche norme l'organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneità, l'intero testo normativo oggetto dell'impugnazione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione, nelle delibere delle Giunte regionali della Toscana e della Puglia, con le quali è stata disposta l'autorizzazione a proporre i relativi ricorsi, fra i parametri evocati, degli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost., poiché l'indicazione dei parametri evocati si rende necessaria solo quando siano impugnate intere leggi dal contenuto non omogeneo, al fine di ricostruire quali specifiche norme l'organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneità, l'intero testo normativo oggetto dell'impugnazione.
-Conf. sentenza n. 98 del 2007
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.