Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorso della Regione Veneto - Censura di eccesso di delega - Eccepito difetto, nella delibera della Giunta regionale, delle ragioni di censura - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa indicazione, nella delibera della Giunta regionale del Veneto, con la quale è stata disposta l'autorizzazione a proporre il relativo ricorso, delle ragioni di censura, poiché l'onere di una sintetica motivazione grava sull'organo politico, che autorizza la proposizione del ricorso, solo quando siano impugnate intere leggi dal contenuto non omogeneo, ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, trattandosi piuttosto di una raccolta della normativa statale pertinente ad un unico settore.
- Conf. sentenza n. 98 del 2007.