Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria - Censura di eccesso di delega - Eccepita evocazione di parametro inconferente - Reiezione.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria - Censura di eccesso di delega - Eccepita evocazione di parametro inconferente - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, promosso delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per avere i ricorsi evocato «in modo del tutto inconferente», fra i parametri costituzionali, l'art. 77, primo comma, Cost., poiché pur avendo i ricorsi ad oggetto un decreto legislativo, adottato sulla base di una delega del Parlamento, è contestata l'esistenza stessa di una apposita delega per il cosiddetto codice del turismo.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, promosso delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per avere i ricorsi evocato «in modo del tutto inconferente», fra i parametri costituzionali, l'art. 77, primo comma, Cost., poiché pur avendo i ricorsi ad oggetto un decreto legislativo, adottato sulla base di una delega del Parlamento, è contestata l'esistenza stessa di una apposita delega per il cosiddetto codice del turismo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.