Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Censura di eccesso di delega - Eccepito difetto di valutazione in ordine alla ridondanza della censura sulle attribuzioni regionali - Reiezione.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Censura di eccesso di delega - Eccepito difetto di valutazione in ordine alla ridondanza della censura sulle attribuzioni regionali - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, promosso delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per l'asserito difetto di ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché l'ammissibilità delle questioni deve essere valutata individuando preliminarmente gli ambiti materiali su cui incidono le singole norme impugnate, e quindi la verifica deve essere compiuta non sull'art. 1, comma 1, in sé e per sé, ma avendo riguardo alle singole censure alle specifiche norme del codice del turismo, considerate alla luce della loro specifica ridondanza su competenze legislative costituzionalmente garantite delle Regioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, promosso delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria, non è fondata l'eccezione di inammissibilità per l'asserito difetto di ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni prospettate in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché l'ammissibilità delle questioni deve essere valutata individuando preliminarmente gli ambiti materiali su cui incidono le singole norme impugnate, e quindi la verifica deve essere compiuta non sull'art. 1, comma 1, in sé e per sé, ma avendo riguardo alle singole censure alle specifiche norme del codice del turismo, considerate alla luce della loro specifica ridondanza su competenze legislative costituzionalmente garantite delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.