Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Censura di eccesso di delega - Asserita tardività dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo - Insussistenza.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Censura di eccesso di delega - Asserita tardività dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo - Insussistenza.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, promosso delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria, va disattesa la censura di tardività dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo: se si considera il combinato disposto dei commi 14, 15 e 18 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, deve ritenersi che la delega prevista nell'ultimo dei commi citati potesse essere esercitata entro il 15 dicembre 2011, giacché il comma 18 fa decorrere i due anni per l'esercizio della delega, dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, e l'unico atto normativo emanato, fra questi ultimi, è stato il d.lgs. n. 179 del 2009, entrato in vigore - secondo quanto disposto dal suo art. 1, comma 5 - il 15 dicembre 2009, conseguendone che il decreto oggi impugnato, che porta la data del 23 maggio 2011, è stato emanato più di sei mesi prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, promosso delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria, va disattesa la censura di tardività dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo: se si considera il combinato disposto dei commi 14, 15 e 18 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, deve ritenersi che la delega prevista nell'ultimo dei commi citati potesse essere esercitata entro il 15 dicembre 2011, giacché il comma 18 fa decorrere i due anni per l'esercizio della delega, dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, e l'unico atto normativo emanato, fra questi ultimi, è stato il d.lgs. n. 179 del 2009, entrato in vigore - secondo quanto disposto dal suo art. 1, comma 5 - il 15 dicembre 2009, conseguendone che il decreto oggi impugnato, che porta la data del 23 maggio 2011, è stato emanato più di sei mesi prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.