Sentenza 201/2023 (ECLI:IT:COST:2023:201)
Massima numero 45852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/10/2023;  Decisione del  25/10/2023
Deposito del 09/11/2023; Pubblicazione in G. U. 15/11/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope - Circostanza attenuante della collaborazione (art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990) - Divieto di prevalenza sull'aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.) - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Il divieto di prevalenza, stabilito dalla disposizione censurata dal GUP del Tribunale di Napoli, presenta profili di irragionevolezza intrinseca analoghi a quelli già evidenziati nella sentenza n. 74 del 2016 in relazione all’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del medesimo d.P.R. per il traffico di stupefacenti compiuto al di fuori di un contesto associativo. Al pari di quest’ultima, infatti, la circostanza in esame prevede, come incentivo alla collaborazione, la diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi, nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti; anche rispetto a questa attenuante, dunque, ed anzi a maggior ragione il divieto finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore, scoraggiando scelte collaborative da parte di soggetti intranei a sodalizi criminosi – spesso già condannati – il cui contributo è invece di grande importanza ai fini della scoperta dell’organigramma dell’associazione e delle sue attività delittuose. (Precedenti: S. 94/2023 - mass. 45533; S. 188/2023 - mass. 45841; S. 141/2023 - mass. 45820; S. 74/2016 - mass. 38813).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 69  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte