Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36202  36203  36204  36205  36206  36208  36209  36210  36211  36212  36213  36214  36215  36216  36217  36218  36219  36220  36221  36222  36223  36224  36225  36226  36227  36228  36229  36230  36231


Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Definizione dell'ambito di applicazione - Precisazione che il codice reca norme "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" "ed altre norme in materia" - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
E' illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1 dell'allegato 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», poiché, perseguendo una finalità che attiene non al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma che riassume sinteticamente l'orientamento a disciplinare, in senso innovativo, l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella materia di turismo (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccede la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art. 1  co. 1

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art.